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Milleproroghe 2024, le novità per i premi sportivi

lentepubblica.it • 26 Febbraio 2024

milleproroghe-2024-premi-sportiviEcco quali sono le ultime novità che arriveranno in materia di premi sportivi con la prossima conversione in legge del decreto Milleproroghe 2024.


In attesa della pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio, le nuove regole introdotte dal Milleproroghe 2024 rappresentano un passo significativo per semplificare la gestione fiscale dei premi sportivi, fornendo chiarezza e agevolando atleti e tecnici.

Si tratta di novità che avranno un impatto significativo sugli atleti e sui tecnici, indipendentemente dal tipo di rapporto di collaborazione che hanno con l’erogante, che sia gratuito o a pagamento.

Milleproroghe 2024, le novità per i premi sportivi

In base alle nuove disposizioni, i premi sportivi, che includono compensi per risultati sportivi in competizioni nazionali o internazionali, non saranno più considerati reddito. Si tratta di emolumenti esterni a vincoli contrattuali, una sorta di “regalia” legata ai successi ottenuti nella specifica disciplina.

È importante sottolineare che il concetto di “componenti delle squadre nazionali di disciplina” non esclude gli atleti e i tecnici degli sport individuali. La definizione di squadra si estende al concetto più ampio di club sportivo o di atleti e tecnici tesserati con lo stesso ente sportivo.

Le nuove regole contemplano premi per manifestazioni nazionali e internazionali, seguendo i regolamenti dell’organismo sportivo nazionale organizzante. Questo comprende non solo campionati nazionali ma anche qualificazioni e gare di selezione nazionale.

Fino al 31 dicembre 2024, è previsto un cambiamento significativo per quanto riguarda le imposte sui premi sportivi. Se prima era prevista una ritenuta del 20%, ora, grazie al recente decreto n. 215 del 30/12/2023 (c.d. Milleproroghe), i premi inferiori a 300 euro erogati ai tesserati, atleti e tecnici, sono esenti da questa ritenuta.

Tuttavia, alcune questioni interpretative sorgono rispetto a criteri come l’ammontare complessivo delle somme e la distinzione tra percettore ed erogatore. La normativa sembra suggerire che i 300 euro siano un limite per singolo percettore, ma ulteriori dettagli dovranno essere chiariti attraverso FAQ applicative.

Inoltre, è prevista una procedura di registrazione per i premi erogati. Il percettore deve rilasciare un’autocertificazione che attesti il diritto all’esenzione dalla ritenuta nel caso in cui il premio non superi i 300 euro nel periodo stabilito. Anche se il tecnico o atleta è un volontario o un collaboratore autonomo con partita IVA, la registrazione al Rasd (Registro degli agenti e dei soggetti obbligati) deve essere effettuata entro il secondo mese successivo all’erogazione del premio non soggetto a ritenuta.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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